Smartphone per attività professionale? L'acquirente non è consumatore
Pubblicato il 21 febbraio 2023
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Non è consumatore chi acquista un bene destinato alla propria attività professionale, anche in ipotesi di utilizzo non esclusivo, a meno che l’uso professionale sia da considerare del tutto marginale.
Così la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 5097 del 17 febbraio 2023, nel cassare una decisione di merito.
Il Tribunale, nella specie, aveva accolto le ragioni di un avvocato il quale, dopo aver acquistato uno smartphone, aveva convenuto la società che glielo aveva venduto in considerazione della sussistenza di vizi della cosa venduta.
E' stato accolto, in particolare, il ricorso con cui l'azienda aveva lamentato violazione e falsa applicazione di legge, per avere, l'organo giudicante nel merito, riconosciuto in capo al professionista la qualifica di consumatore nonostante lo stesso avesse confessato, nel corso dei gradi di giudizio, di avere acquistato lo smartphone in parola per scopi professionali.
Il ricorso è stato giudicato manifestamente fondato dalla Suprema corte, e ciò alla luce di quanto sancito nell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), disposizione, questa, che definisce il consumatore quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
Al riguardo - ha precisato la Cassazione - "è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto".
Di conseguenza, la persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale va considerata consumatore solo quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività.
Nella vicenda in esame, tuttavia, era stato considerato irrilevante il fatto che l’acquirente “si sarebbe avvalso del telefono acquistato anche per fare fronte ad esigenze lavorative”, ed era stato assunto, invece, quale elemento sufficiente per la qualifica di consumatore, la mancata fatturazione dell’acquisto.
In questo modo, però, il Tribunale si era posto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità la quale, in materia, aveva evidenziato che non può essere considerato consumatore un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della sua attività professionale.
Come rammentato anche dalla Corte di Giustizia Ue, inoltre, non può invocare la normativa che ha l’obiettivo di proteggere “la persona che presumibilmente si trova in posizione di debolezza rispetto alla sua controparte” il “soggetto che conclude un contratto per un uso anche solo in parte relativo alla sua attività professionale”, a meno che il nesso tra il contratto e l’attività professionale sia “talmente modesto da divenire marginale”.
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