Smart working per i lavoratori fragili: cambio procedura per le comunicazioni

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Smart working per i lavoratori fragili: cambio procedura per le comunicazioni

Salvo proroghe dell'ultima ora, dal 1° febbraio 2023 cambiano le modalità di comunicazione dei periodi “tutelati” (fino al 31 marzo 2023) di smart working per i lavoratori fragili affetti dalle patologie e nelle condizioni specificatamente individuate con decreto.

I datori di lavoro dovranno infatti osservare esclusivamente la procedura ordinaria e inviare le comunicazioni con l'applicativo "Lavoro agile".

E questa novità potrebbe non essere l'unica considerando che qualche sorpresa potrebbe arrivare dal disegno di legge n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. decreto Milleproroghe 2023.

Soffermiamoci su cosa cambia dal prossimo 1° febbraio per imprese e professionisti.

Smart working "tutelato" per i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2023

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 306, legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il “diritto” per i lavoratori fragili, rientranti nelle situazioni di fragilità individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

ATTENZIONE: Alcuni emendamenti presentati al decreto Milleproroghe 2023 prevedono la proroga del termine del regime tutelato al 30 giugno 2023 e al 31 dicembre 2023.

Ad oggi, in base al D.M. 4 febbraio 2022, sono considerati “lavoratori fragili” i dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle seguenti patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, certificate dal medico di medicina generale del lavoratore:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
  • attesa di trapianto d'organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto
  • sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità;

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età >60 anni;
  • condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
Per questi lavoratori “super fragili”, fino al 31 marzo 2023, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti e senza decurtazione della retribuzione.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Smart working per i lavoratori fragili: comunicazione del datore di lavoro

Con specifico riferimento alle modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile dei lavoratori fragili fino al 31 marzo 2023, il Ministero del lavoro (nota 31 dicembre 2022) ha reso noto che:

  • fino al 31 gennaio 2023, i periodi di lavoro agile con durata collocata non oltre al 31 marzo 2023 devono essere comunicati mediante l'applicativo "Smart working semplificato";
  • dal 1° febbraio 2023, i periodi di lavoro agile con durata dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 devono essere comunicati esclusivamente mediante la procedura ordinaria e sull'applicativo "Lavoro agile".

I predetti applicativi sono disponibili al sito servizi.lavoro.gov.it.

ATTENZIONE: Per le altre categorie di lavoratori si applica la procedura ordinaria e le comunicazioni devono essere sempre trasmesse con l'applicativo "Lavoro agile".

Smart working per i lavoratori fragili: procedura ordinaria

Pertanto, dal prossimo 1° febbraio anche i periodi di lavoro agile “tutelati” dei lavoratori fragili saranno soggetti alla procedura ordinaria.

Si ricorda che, a differenza della procedura semplificata emergenziale, la procedura ordinaria (decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022) prevede l'obbligo:

  • di stipulare in forma scritta l'accordo individuale con il lavoratore, ma non di trasmetterlo al Ministero del lavoro;
  • di conservare l'accordo per 5 anni dalla sottoscrizione;
  • di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. La comunicazione telematica deve avvenire mediante l'applicativo "Lavoro agile" disponibile, tramite autenticazione SPID e CIE, sul portale Servizi Lavoro. La comunicazione può essere resa in modalità individuale o massiva, per quest'ultima potendo scegliere tra i servizi telematici API REST o la compilazione di un file Excel da trasmettere mediante applicativo.

La comunicazione va inviata (Ministero del Lavoro, FAQ del 23 dicembre 2022):

  • per i datori di lavoro privati: entro 5 giorni successivi dall'inizio della prestazione in modalità agile per le comunicazioni di inizio periodo della prestazione in modalità agile o dall'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo per le comunicazioni di proroga.
  • per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione: entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione di lavoro in smart working o nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.
L'inadempimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
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