Smart working, nomina del medico competente

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Smart working, nomina del medico competente

Arrivano dal Ministero del lavoro, con Interpello n. 1 del 26 gennaio 2023, le risposte all’istanza avanzata da Confcommercio - Imprese per l'Italia in merito all’individuazione del medico competente per le attività di sorveglianza sanitaria con riferimento ai lavoratori in smart working.

Il quesito

In particolare, il quesito verte sulla possibilità o meno per il datore di lavoro, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working, di nominare medici competenti diversi rispetto a quelli già assegnati per la sede di lavoro e vicini al luogo ove gli stessi dipendenti operano in regime di smart working.

La risposta del Ministero

In risposta all’interpello, il Ministero ricorda innanzitutto che la normativa sul medico competente, ovvero il professionista che collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e che è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria, trova applicazione a tutti i lavoratori subordinati in smart working.

Ne deriva che, ad esempio, se il datore di lavoro fornisce attrezzature proprie, le stesse devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente, e che i lavoratori a distanza sono informati circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali, esattamente come quelli in azienda.

Le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno inoltre accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro, previo consenso del lavoratore se la prestazione è svolta presso il suo domicilio.

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in smart working e a tal fine consegna allo stesso e al RLS un'informativa annuale nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Da tutto ciò deriva che il datore di lavoro può dunque nominare più medici competenti, individuandone tra essi uno con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese o se emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

Ogni medico competente, peraltro, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

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