Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori: cosa deve fare l'azienda

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Videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori: cosa deve fare l'azienda

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, l’installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature tecnologiche dalle quali possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori deve essere preceduta da un accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti in azienda.

Solo in caso di mancato accordo o in assenza delle predette rappresentanze sindacali, il datore di lavoro potrà richiedere il rilascio di un'autorizzazione alla sede dell’INL territorialmente competente.

Con la pubblicazione della nota 14 aprile 2023, n. 2572, la Direzione centrale per la Tutela, la vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’INL ha emanato le indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi ex art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, elaborando un vademecum sulle modalità e procedure alle quali dovranno attenersi le sedi territoriali dell’Ente, tenuto conto anche delle più recenti indicazioni del Garante per il trattamento dei dati personali.

Come deve regolarsi il datore di lavoro che vuole installare sistemi di videosorveglianza in azienda? E se si tratta di aziende multi-localizzate con unità produttive e/o operative ubicate in diverse province?

Di seguito tutte le risposte.

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