Sistema prezzo-valore, ancora possibile dopo il 1° gennaio 2014
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 28 novembre 2013
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Il Sottosegretario all'economia, Pier Paolo Baretta, in risposta al question time n. 5-01523, chiarisce che il criterio prezzo-valore per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro si può continuare ad applicare anche dopo il 1° gennaio 2014, data dalla quale – secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2011 – per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie.
Si sottolinea come il sistema del “prezzo-valore” - secondo il quale, in caso di trasferimento di un'abitazione a una persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro è determinata sul valore catastale calcolato secondo coefficienti di aggiornamento e non sull'effettivo corrispettivo dichiarato in atto - costituisca un vantaggio per il contribuente e non sia qualificabile quale “agevolazione”.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 29 - Il «prezzo-valore» supera il taglio delle agevolazioni - Busani
- ItaliaOggi, p. 32 - Interrogazioni in breve
- ItaliaOggi, p. 32 - Imposte di registro, salvo il prezzo-valore - Poggiani
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