Sismabonus, asseverazione tardiva. Quale sanzione?
Pubblicato il 27 novembre 2023
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In caso di lavori di un complesso edilizio, agevolabili con il Sismabonus acquisti, ma per cui l’impresa costruttrice non ha depositato l’asseverazione di riduzione del rischio sismico (modello B) e si è avvalsa della ''remissione in bonis'', l’Agenzia delle Entrate illustra i passi da compiere per mettersi in regola.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate – n. 467 del 24 novembre 2023 – nasce dal quesito inoltrato da un’impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare che ha realizzato interventi su un complesso edilizio e intende vendere i singoli appartamenti; si precisa che l’opera rientrerebbe nell’agevolazione Sismabonus acquisti. Tuttavia, l’impresa non ha provveduto a depositare l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, essenziale per ottenere l’agevolazione in parola, e intende avvalersi della remissione in bonis (decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11).
In subordine a ciò, si chiede:
- chi sia il soggetto tenuto al versamento della sanzione dovuta per la remissione in bonis;
- se la sanzione, ove dovuta, debba essere versata una sola volta, oppure tante volte quante saranno i futuri rogiti;
- entro quale termine debba essere versata tale sanzione.
Remissione in bonis: cosa prevede
Con tale istituto viene “salvata” la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti. Ciò a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, e in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti.
Ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del DL 16 febbraio 2023, n. 11, si estende l’utilizzo dell’istituto suddetto anche per quanto concerne la mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico.
Sismabonus e mancata asseverazione: come sanare
La risposta n. 467 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate specifica che:
- la sanzione, pari a 250 euro, è a carico del soggetto che doveva presentare l’asseverazione ovvero la società costruttrice venditrice delle unità (è esclusa una responsabilità solidale);
- poiché l’asseverazione non riguarda il singolo appartamento bensì l’intero complesso edilizio, la sanzione è unica per tutti gli immobili oggetto di compravendita. E’ dunque escluso l’effetto moltiplicativo: la sanzione è una sola;
- l'adempimento omesso va eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.
L’Agenzia specifica che, in caso di cessione del credito/sconto in fattura, il termine si intende “prima della presentazione della comunicazione di tale opzione”.
NOTA BENE: Il termine per l'adempimento costituisce anche quello per il versamento della sanzione.
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