Sisma Centro Italia Modalità di rimborso delle imposte di successione
Pubblicato il 12 ottobre 2017
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni, con provvedimento prot. 216894 del 2017, per l’ottenimento del rimborso delle imposte di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali e delle imposte di registro e di bollo versate con riferimento alle successioni, apertesi prima del 13 agosto 2017, e relative a immobili demoliti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
Il Dl 91/2017 – decreto “Sud” – ha previsto l’esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di registro o di bollo degli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici suddetti.
Come operano le esenzioni
Le esenzioni riguardano solo le successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici risultavano:
- proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei comuni colpiti dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Allegati 1, 2 e 2-bis, Dl 189/2016);
- proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili;
- proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi a immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni dell’Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell’Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi sismici succedutesi a partire dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
Istanza di rimborso
I soggetti che si trovano in una delle previste situazioni e che hanno già versato somme a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo relativamente alle successioni che si sono aperte prima del 13 agosto 2017 possono presentare istanza di rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.
Il provvedimento prot. 216894 dell’11 ottobre 2017 specifica che si considerano valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate, periodicamente, disporrà l’erogazione degli importi validamente liquidati con procedure automatizzate. Non saranno riconosciuti interessi.
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