Simulazione della malattia. Licenziamento o sanzione conservativa?
Pubblicato il 28 agosto 2019
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Il giudice può ritenere legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente anche se il Ccnl prevede una sanzione minore? Al quesito risponde la sentenza n. 21616 del 22 agosto 2019 della Corte di cassazione.
La controversia riguarda il ricorso presentato da un lavoratore contro la sentenza della Corte d’appello, confermativa di quella di primo grado, che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa comminato ad un lavoratore che ha simulato la malattia (nella specie, nei due giorni di infermità ha commesso un reato).
Simulazione della malattia con intento fraudolento: lesione del rapporto fiduciario
La difesa del dipendente lamenta che, secondo il contratto collettivo, l’assenza ingiustificata di due giorni viene punita con una sanzione conservativa e non con il licenziamento. Nella sentenza di secondo grado, infatti, il giudice ha accertato che nel caso concreto è sussistente la più grave condotta della simulazione dello stato di malattia: tale simulazione ha carattere fraudolento e come tale lede in modo irrimediabile il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, rappresentando una giusta causa di recesso.
Nella sentenza n. 21616 del 22 agosto 2019, si conferma il principio giurisprudenziale secondo il quale la giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo; pertanto, può ritenere sussistente la giusta causa in caso di grave inadempimento che abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
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