Simest. Fondo rotativo venture capital, operatività estesa ai paesi Ue
Pubblicato il 11 dicembre 2020
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Le imprese che vogliono espandersi all’estero e portare i propri prodotti e servizi sui mercati internazionali, oltre a competenze e strumenti adeguati, hanno bisogno di capitali.
SACE-SIMEST, il polo per l’export e l’internazionalizzazione del Gruppo CDP, ha proprio questo obiettivo: supportare soprattuto le PMI nel loro percorso di insediamento sui mercati internazionali.
In tale contesto si inserisce la funzionalità del Fondo rotativo per le operazioni di venture capital, che è aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla Legge n. 100/90, che ha appunto istituito la Simest.
Fondo rotativo venture capital, per un aiuto concreto alle start-up e PMI
Il Fondo rotativo venture capital ha il fine di sostenere gli investimenti delle imprese italiane attraverso l'acquisizione, da parte della Simest, di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in uno dei Paesi di destinazione previsti dal Fondo stesso.
Tali quote devono essere aggiuntive rispetto a quelle acquisite da Simest ai sensi della suddetta Legge n. 100/90.
Il Fondo può intervenire in due modi, attraverso:
-
l’acquisizione di quote di capitale di rischio nella fase di costituzione della nuova impresa;
-
in caso di impresa già esistente, attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale o l’acquisto da terzi di quote o azioni.
L’intervento aggiuntivo del Fondo non ha limiti d’importo, anche se esso deve risultare:
-
di importo non superiore al doppio della partecipazione connessa all’intervento SIMEST ottenuto ai sensi della L. 100/90;
-
tale da non determinare, sommato all’intervento SIMEST, il superamento:
- né del totale delle quote di partecipazione detenute dai soci italiani;
- né del limite del 49% del capitale sociale della società estera.
Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di 8 anni dall’acquisizione della partecipazione stessa.
Per l’impegno al riacquisto delle partecipazioni a valere sulle disponibilità del Fondo non è richiesta l’assistenza di garanzie reali o personali.
Sulla partecipazione acquisita a valere sul Fondo, l’impresa deve corrispondere al Fondo un corrispettivo fisso quale remunerazione forfetaria a fronte della rinuncia dei diritti di godimento delle azioni o quote.
Fondo rotativo venture capital, condizioni e modalità di intervento
Le condizioni e modalità di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital, di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state disciplinate con il decreto 9 marzo 2020 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
In base a tale decreto, si ricorda che il Fondo è rivolto alle imprese che realizzano investimenti in aree geografiche di interesse strategico attraverso la partecipazione al capitale delle società costituite o da costituire in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Il provvedimento, inoltre, specifica che i progetti di intervento proposti devono prevedere il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonchè di una parte sostanziale delle attività produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.
Fondo rotativo venture capital, ampliata la platea di destinazione anche agli Stati europei
Con il successivo decreto del Ministero degli affari esteri, del 19 ottobre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 9 dicembre 2020), è stata ampliata la platea dei paesi di destinazione degli interventi agevolati.
Con l’articolo 1 del decreto, infatti, viene apportata una modifica al Dm 9 marzo 2020, che appunto aveva definito le modalità operative del Fondo.
In particolare viene esteso l’ambito di applicazione dell’intervento della Simest che, attraverso l’operatività del Fondo per il venture capital, potrà ora sostenere gli investimenti delle imprese italiane anche nei paesi dell'Unione europea, che finora erano stati espressamente esclusi.
Infatti, le parole del Dm 9 marzo “in Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo” sono state così modificate: “in Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea”.
Ovviamente, restano esclusi dagli interventi agevolati dal Fondo i progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.
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