Sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria del datore di lavoro

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Sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria del datore di lavoro

Una parte sostanziosa del decreto fiscale 2022 è dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il legislatore è infatti intervenuto con misure volte ad intensificare l'attività ispettiva e a rafforzare le tutele dei lavoratori, modificando in più punti il Testo Unico della sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Tra le novelle di cui all'art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, anche quelle in materia di formazione e relativi obblighi per datori di lavoro, dirigenti e preposti. Il citato articolo modifica infatti l'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Alla illustrazione di queste novità è dedicata la circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 1 del 16 febbraio 2022, recante le prime indicazioni sul tema, condivise con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 1410 del 16 febbraio 2022).

L'INL anticipa la pubblicazione di una successiva nota sulle altre novità introdotte dal D.L. n. 146/2021, non trattate nella circolare in commento.

Obblighi formativi per il datore di lavoro

Il nuovo comma 7 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 individua nel datore di lavoro un nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il datore di lavoro deve ricevere infatti una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale accordo, evidenzia l'INL, sarà fondamentale per l’individuazione del nuovo obbligo a carico del datore di lavoro in quanto dovrà determinare la durata, le modalità della formazione e i suoi contenuti minimi.

Pertanto la verifica del corretto adempimento dell'obbligo formativo in esame è rinviata all'adozione dell'accordo. Accordo, si ricorda, che dovrà essere adottato entro il 30 giugno 2022 e che dovrà (accorpando e rivisitando i precedenti accordi attuativi in materia di formazione) individuare la durata, i contenuti minimi nonché le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Obblighi formativi per dirigenti e preposti

Se l'obbligo formativo per datori di lavoro costituisce una novità, lo stesso non può dirsi per i dirigenti e i preposti a carico dei quali già la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 prevedeva obblighi formativi, di cui peraltro se ne definivano i contenuti minimi.

Ora, con il decreto fiscale 2022, anche per dirigenti e preposti si richiede un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2022.

Limitatamente ai preposti il legislatore prevede inoltre che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico, le attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Al riguardo l'INL chiarisce che:

1) in assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, accordo che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021;

2) per il preposto, i requisiti della adeguatezza e della specificità della formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37.

E alla nuova disciplina adottata in sede di Conferenza occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Prescrizione

In attesa del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, l'Ispettorato nazionale del lavoro evidenzia che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti (per questi ultimi anche la formazione in presenza con cadenza almeno biennale) non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Obbligo di addestramento

Con riferimento agli obblighi di addestramento il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 146/2021, ha specificato che l'addestramento, oltre ad essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro (come già prevedeva il comma 5 dell’art. 37), consiste "nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato". Tali obblighi, fa presente l'INL, sono di immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti nell'apposito registro informatizzato per le attività svolte (importante passaggio interpretativo) dal 21 dicembre 2021, successivamente all’entrata in vigore del provvedimento.

Pertanto, si viola l'obbligo di addestramento nel caso sia accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva invece ai fini sanzionatori il (mancato?) tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, "elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione".

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