Sicurezza. Aggiornamento del formatore-docente

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Sicurezza. Aggiornamento del formatore-docente

A seguito di richiesta di chiarimenti, la Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 9 del 2 novembre 2015, ha ricordato che il D.I. 6 marzo 2013 stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente.

Il triennio decorre:

  • dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi era già qualificato a tale data;
  • dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.

L'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

  • alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'art. 32, c. 4, D.Lgs. n. 81/2008. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  • ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Chiarisce in merito la Commissione che, con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla propria figura e non ha, invece, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

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