Si può risarcire la perdita di immagine da mancato appalto

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La VI sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2751/08, ha stabilito che l’amministrazione che col suo comportamento illegittimo nega all’impresa di appaltare un lavoro “di punta”, e di conseguenza di partecipare ad altre gare d’appalto per una determinata categoria, grazie all’arricchimento del suo curriculum professionale, è responsabile nei confronti dell’impresa stessa anche per la specifica voce di “danno curricolare”, recentemente elaborata dalla giurisprudenza.
Oltre al danno da mancata esecuzione dell’opera, infatti, si aggiungono anche i danni indiretti all’immagine dell’impresa e al suo radicamento nel mercato, oltre al potenziamento delle altre imprese concorrenti che operano nello stesso target di mercato, qualora si aggiudicano la gara in modo illegittimo.
Sino ad oggi, tale danno è stato determinato dai giudici amministrativi su base equitativa, con somma variabile dall’1% al 5% dell’importo globale dell’appalto ovvero di quello già liquidato a titolo di lucro cessante.
In ogni caso, anche nella definizione quantitativa del danno curricolare, va detratto dall’importo dovuto a titolo di risarcimento quanto  percepito dall’impresa a seguito dello svolgimento di altre attività lucrative nello stesso periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l’appalto in contestazione (in applicazione del principio dell’aliunde perceptum).
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