Sì al rimborso spese straordinarie, anche senza accordo dei coniugi
Pubblicato il 31 luglio 2015
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Con sentenza n. 16175 depositata il 30 luglio 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un padre, avverso la sua condanna al pagamento di una somma di denaro, relativa alle spese straordinarie sostenute dalla figlia, affidata alla madre in sede di separazione.
Il ricorrente lamentava di non essere tenuto al pagamento della sua quota (pari al 50%, come da condizioni di separazione), in quanto, pur trattandosi di spese urgenti ed indifferibili, le stesse non erano state tuttavia preventivamente concordate tra i due ex coniugi.
Sul punto la Cassazione, ritenendo inammissibile il ricorso, ha chiarito come non sia configurabile, a carico del coniuge affidatario o collocatario, alcun obbligo di informazione preventiva e di concertazione con l'altro coniuge, in ordine della determinazione delle spese straordinarie. Si tratta infatti di una decisione "di maggior interesse" per il figlio, che fa scaturire a carico del genitore non affidatario, un obbligo di rimborso, qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Non è dunque l'accordo preventivo dei genitori a risultare vincolante, mentre piuttosto, ciò che deve essere valutato in giudizio, è l'effettiva rispondenza delle spese rispetto all'interesse del minore, nonché la sostenibilità delle stesse in base alle condizioni economiche dei genitori; accertamento tuttavia, nel caso di specie, adeguatamente condotto in sede di merito.
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