Sì ai voucher nel turismo per i lavoratori in NASpI

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Sì ai voucher nel turismo per i lavoratori in NASpI

I voucher sono compatibili con la NASpI anche nel settore alberghiero e della ristorazione. La precisazione arriva dalla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso del question time svoltosi alla Camera il 15 novembre 2023, in risposta ad interrogazione parlamentare (3-00802).

Il chiarimento, molto atteso dalle associazioni datoriali del settore nonché dagli albergatori e dai ristoratori stessi, fa eco alle indicazioni fornite dall’INPS, con la circolare n. 89 del 7 novembre 2023, in merito alla compatibilità e cumulabilità delle prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Una boccata d’ossigeno per le aziende del comparto che potranno impiegare, con buoni lavoro, personale stagionale in NASpI.

La risposta all’interrogazione parlamentare è stata inoltre l’occasione per illustrare i più recenti dati di utilizzo dei buoni lavoro nei settori alberghiero e della ristorazione.

Novità della legge di Bilancio 2023

Vale la pena in primis evidenziare le significative modifiche apportate, dal 1° gennaio 2023, ad opera della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342 e 343, legge 29 dicembre 2022, n. 197) alla disciplina del contratto di prestazione occasionale (articolo 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

La nuova disciplina estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali, elevando da 5.000 euro a 10.000 mila euro nel corso di un anno civile il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.

NOTA BENE: Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

È stata poi ampliata la platea di utilizzatori, consentendo il ricorso al contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (in luogo dei precedenti 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

Inoltre, per venire incontro alle esigenze del settore, le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, sono state equiparate agli altri utilizzatori.

Più nel dettaglio, alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, è stata estesa la possibilità di acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori (fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato) e di utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, diversamente da quanto previsto in precedenza.

Pertanto, le aziende alberghiere e alle strutture ricettive, che operano nel settore del turismo,
- possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori (fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato);
- erogando compensi per prestazioni occasionali nel limite massimo di 10.000 mila euro, nel corso di un anno civile, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- utilizzando anche lavoratori diversi dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Per imprese del turismo infine si ricorda che la comunicazione preventiva all’INPS può prevedere un monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni consecutivi.

Dati di utilizzo dei buoni lavoro

Particolarmente interessanti sono i dati di utilizzo dei voucher nel comparto del turismo, forniti dall’INPS e resi noti nel corso del question time del 15 novembre 2023.

Dati che, come sottolinea la Ministra del lavoro, che sembrano escludere un abuso da parte delle aziende del settore.

Il valore medio della durata giornaliera delle prestazioni è attualmente pari a 6,94 ore (7 ore).
Nel settore alberghiero, a fronte di 113.866 ore lavorate, il totale degli importi pagati è poco più di 1.100.000 euro.
Nel settore della ristorazione, il totale delle ore lavorate è pari a 1.241, per un importo pagato di circa 13.000 euro.

Compatibilità con la NASpI

L’INPS, con la circolare n. 89 del 7 novembre 2023, ha chiarito che, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura in concomitanza alla fruizione di NASpI e DIS-COLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali, nei limi consentiti dal legislatore, sono interamente cumulabili con le indennità di disoccupazione che pertanto continuano ad essere erogate.

Ma non solo. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

Pertanto l’impiego con prestazioni lavorative occasionali incrementa l’importo della prestazione della NASpI spettante al lavoratore stagionale

La Ministra del lavoro Calderone, in risposta all’interrogazione parlamentare 3-00802, richiamando al riguardo i dettami dell’INPS (circolare n. 174 del 23 novembre 2017), conferma l’esistenza di un principio generale di compatibilità dell'indennità di disoccupazione con i compensi da prestazioni di lavoro occasionali.

Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile. Entro tali limiti, evidenzia l’INPS, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare il compenso derivante dalla predetta attività.

Tali regole, come espressione di un principio generale, si applicano anche nel settore alberghiero e della ristorazione.

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