Sgravio Covid e Decontribuzione Sud a confronto
Pubblicato il 24 novembre 2020
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Il decreto Agosto ha introdotto alcune agevolazioni contributive specificatamente destinate a sostenere i datori di lavoro che svolgono attività colpite dalla pandemia Covid-19 e a salvaguardare il livello occupazionale.
La Decontribuzione Sud consiste in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% applicabile fino al 31 dicembre 2021.
Lo sgravio alternativo alla CIG, che si applica nel medesimo arco temporale, è destinato alle imprese che hanno già fruito del trattamento di integrazione salariale e rinunciano alla prosecuzione dello stesso.
Quali le caratteristiche delle due misure? Quali le corrette modalità di applicazione in caso di spettanza di entrambi i benefici?
Sono pienamente operativi i nuovi esoneri contributivi introdotti dalla disciplina emergenziale Covid-19 a sostegno dell’occupazione e del reinserimento al lavoro dei soggetti posti in cassa integrazione.
Il nuovo esonero contributivo “Decontribuzione Sud” introdotto dal decreto Agosto (art. 27, comma 1 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) è nato per sostenere le imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno in questo momento straordinario di emergenza Coronavirus.
La misura, che ha già ottenuto l’avallo da parte dell’UE, è applicabile dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, me se ne prevede l’estensione fino al 2029.
Sempre dal decreto Agosto è stato introdotto anche lo sgravio riservato ai datori di lavoro privati che, avendo posto in cig Covid i lavoratori dipendenti nei mesi del lockdown, decidono di reinserirli al lavoro.
Decontribuzione Sud: requisiti di spettanza
L'ambito di applicazione della misura agevolativa include tutti i datori di lavoro privati, con la sola esclusione delle imprese agricole e dei datori di lavoro domestico.
L'esonero contributivo spetta per i rapporti di lavoro dipendente, già in corso o di nuova instaurazione, aventi sede di lavoro in una delle seguenti regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale:
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia.
N.B. L'INPS sottolinea che per "sede di lavoro" si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. |
Caratteristiche del beneficio
L’agevolazione è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, senza alcun tetto massimo di fruizione.
Lo sgravio non si applica:
- ai premi e i contributi da versare all’INAIL;
- al contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- al contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà;
- al contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
N.B. Il periodo di fruizione va dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e può essere sospeso, per un successivo recupero, esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. |
Procedura di richiesta
Per la fruizione della “Decontribuzione Sud” è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge nonchè degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'Istituto, dopo aver verificato se la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del Fascicolo elettronico aziendale, assegna all'azienda il codice di autorizzazione “0L” con validità dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
Procedura di fruizione
I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Sgravio No Cig: requisiti di spettanza
I datori di lavoro privati che scelgono di non richiedere il nuovo trattamento d’integrazione salariale Covid-19 previsto dal decreto Agosto qualora abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di uno dei trattamenti d’integrazione salariale previsti con causale COVID-19.
L’esonero è concesso nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, e deve essere fruito entro il 31 dicembre 2020.
N.B. La fruizione dell’esonero è soggetta a revoca in caso di contestuale licenziamento economico (art. 14, D.L. n. 104/2020). |
Modalità di fruizione
I datori di lavoro devono inoltrare all’INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.
Per compilare la domanda è necessario autocertificare:
- il numero di ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 per ciascuna matricola aziendale;
- l’importo della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di;
- l’importo dell’esonero.
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, nell’elemento:
- “CausaleACredito” il nuovo codice causale “L903;
- nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.
Cumulabilità tra le misure agevolative
Nel caso di un datore di lavoro che ha sede nel Mezzogiorno e ha fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno non v’è dubbio, a parere di chi scrive, che i due esoneri siano applicabili nel medesimo periodo e cumulabili tra loro.
In particolare, la contribuzione di base da applicare dovrà essere decurtata nella misura del 30%, come previsto dallo sgravio Sud
Solo successivamente, e in maniera residuale, bisognerà applicare lo sgravio alternativo alla cig sulla contribuzione residua che rimane a debito. Entrambe le agevolazioni devono essere fruite entro il 31 dicembre 2021.
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