Sgravio contributivo nella Legge di Stabilità 2016
Pubblicato il 07 gennaio 2016
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Lo sgravio contributivo
L’art. 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, tratta, ai commi da 178 a 181, dello sgravio contributivo per le assunzioni effettuate nel 2016.
La norma prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro privati e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato che saranno effettuate nel 2016.
Rispetto quindi allo sgravio contributivo per le assunzioni del 2015, previsto dalla Legge n. 190/2014, si ha:
- la riduzione della durata dello stesso che da trentasei mesi passa a ventiquattro mesi;
- la riduzione del tetto di esonero che da 8.060 euro passa a 3250 euro.
L’esonero non spetta per le assunzioni di lavoratori:
- che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per i quali il beneficio in questione ovvero quello di cui all’articolo 1, comma 118, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l’1 gennaio 2016.
Inoltre, si ricorda che l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’eccezione dei contratti di:
- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente, o a chiamata, a tempo indeterminato anche nel caso in cui prevedano la corresponsione dell’indennità di disponibilità, in quanto costituiscono una forma contrattuale concepita per far fronte ad attività lavorative di natura discontinua (vedi circolari INPS n. 17/2015 e n. 178/2015).
Il part-time
Per quanto concerne i contratti a tempo indeterminato part-time, si ricorda che va adeguata la misura massima di esonero in diminuzione, sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi.
Altre tipologie contrattuali
Come già chiarito dall’INPS con circolare n. 178/2015, non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative con forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- il rapporto di lavoro a termine;
- il rapporto di collaborazione a progetto;
- lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma.
Le trasformazioni
Analogamente all’esonero contributivo spettante per lo scorso anno, anche nel 2016 si potrà fruire dell’incentivo in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
La cumulabilità
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri, o riduzioni delle aliquote di finanziamento, previsti dalla normativa vigente.
Il settore agricolo
Il comma 179 prevede che per i datori di lavoro del settore agricolo lo sgravio si applichi:
- per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti: nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016; 2,8 milioni di euro per l’anno 2017; 1,8 milioni di euro per l’anno 2018; 0,1 milioni di euro per l’anno 2019;
- con riferimento alle nuove assunzioni effettuate nel 2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato nonché dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015: nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016; 8,8 milioni di euro per l’anno 2017; 7,2 milioni di euro per l’anno 2018; 0,8 milioni di euro per l’anno 2019.
L’esonero contributivo in agricoltura è riconosciuto dall’Ente previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’Ente previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
I servizi in appalto
Per i datori di lavoro che subentreranno nella fornitura di servizi in appalto e che assumeranno, anche se in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisca dell’esonero contributivo, anche agricolo, è previsto il mantenimento del diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Il Sud Italia
Il comma 110, art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 aprile 2016 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia determinato l’ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che va effettuata entro il 31 marzo 2015.
Tali risorse saranno utilizzate per estendere l’esonero contributivo di cui ai commi 178 e 179 (quindi anche quello relativo al settore agricolo) alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Le condizioni di accesso all’esonero saranno le medesime previsti dai citati commi, anche se è possibile una rimodulazione della durata temporale e dell’entità dell’esonero stesso.
Andrà comunque assicurata una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione delle risorse disponibili, la cui efficacia sarà, però, subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In definitiva occorrerà, comunque, attendere il DPCM per avere il punto preciso dello sgravio previsto per il Mezzogiorno.
Altre particolarità
Per le altre particolarità si ritiene che siano valide le istruzioni INPS impartite con la più volte citata circolare n. 178/2015 e relative a:
- rapporti di lavoro all’estero;
- pluralità di rapporti part-time;
- mancato superamento periodo di prova e dimissioni;
- cessione del contratto e trasferimento d’azienda;
nonché quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta all’interpello n. 25 del 5 novembre 2015, in relazione a fusione o incorporazione.
Quadro delle norme |
Artt. 2359 c.c. Legge n. 190/2014 Legge n. 208/2015 INPS, circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 INPS, circolare n. 178 del 3 novembre 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n. 25 del 5 novembre 2015 |
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