Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

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Sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere

Con Decreto dell’11 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha stabilito gli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere.

Sulla base del Decreto – per gli anni 2018, 2019 e 2020 - alle cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle stesse, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse fissate in 1 milione di euro per ciascun anno.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 10 gennaio 2018 – Anche alle domestiche il congedo per le donne vittime di violenza di genere – Schiavone

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