Sfratti troppo lunghi; ok all'equo indennizzo ma non al risarcimento danni

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Nel caso in cui il procedimento di sfratto abbia avuto una durata eccessiva il locatore ha diritto a vedersi riconoscere, a carico del ministero della Giustizia, un equo indennizzo liquidato secondo i parametri sanciti dalla Corte di giustizia; è escluso, tuttavia, il risarcimento del diritto patrimoniale per il ritardo nella riconsegna ed il mancato godimento dell'appartamento in quanto questi ultimi sono esclusivamente dovuti alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non sono imputabili “all'apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata”.

E' questo il principio sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23053 dello scorso 15 novembre 2010, in una vicenda in cui per procedere con uno sfratto erano occorsi ben 14 anni a causa della resistenza del conduttore.
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