Sezioni Unite: con il fallimento il concordato diviene improcedibile
Pubblicato il 11 aprile 2017
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Una volta che sopraggiunga la dichiarazione di fallimento diventano inammissibili le impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e viene a determinarsi, altresì, l’improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso.
Questo in quanto l’eventuale giudizio di reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, ex articolo 18 della Legge fallimentare, assorbe l’intera controversia relativa alla crisi dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude, in ogni caso, il concordato.
Reclamo contro il fallimento assorbe l’intera controversia
E’ questo il principio enunciato dalle Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n. 9146 depositata il 10 aprile 2017 dopo che al massimo Collegio di legittimità era stato chiesto di chiarire il rapporto tra il giudizio del concordato e il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento.
Sulla base del principio di diritto così espresso, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, sopravvenuta la dichiarazione di fallimento di una Srl, il giudizio di omologazione del concordato preventivo attivato dalla società fosse divenuto improcedibile, con conseguente trasferimento della relativa controversia nell’ambito dell’eventuale giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento.
Novità del principio di diritto Rimessione in termini
La considerazione della novità del principio di diritto enunciato, tuttavia, ha portato i giudici di Cassazione a giustificare, nel caso specificamente esaminato, il riconoscimento del diritto delle parti alla rimessione nel termine per riproporre le difese già spiegate nei giudizi di omologazione dichiarati improcedibili, nei giudizi di reclamo ex articolo 18 Legge fallimentare che erano in corso.
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