Sezioni unite: no al negozio di strada per i servizi legali

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Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 14368 depositata il 10 agosto 2012, hanno confermato la sanzione disciplinare della censura disposta dall’Ordine di appartenenza, prima, e dal Consiglio nazionale forense, poi, nei confronti di due avvocati di Varese che avevano avviato l’attività dello studio legale associato in un negozio giuridico denominato “L’angolo dei diritti”, nelle cui vetrine erano presenti dei messaggi pubblicitari e l’indicazione di prezzi molto bassi per i servizi legali prestati.

Per le Sezioni unite civili, in particolare, avrebbe potuto ritenersi ammissibile esclusivamente una pubblicità di tipo informativo e non il tipo di propaganda riferita ai prezzi stracciati, per come posta in essere dai due ricorrenti. Ed infatti, l'utilizzo delle espressioni l'“Angolo dei diritti” e “negozio”, tipicamente commerciali, aveva comportato una violazione della dignità della professione legale in quanto tendente a persuadere il possibile cliente attraverso messaggi pubblicitari che eccedevano l'ambito informativo razionale, per come consentito dalle norme deontologiche forensi.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Avvocati, no al negozio in strada – Alberici

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