Sezioni Unite: disciplina antiusura si applica a interessi moratori

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Sezioni Unite: disciplina antiusura si applica a interessi moratori

Con sentenza n. 19597 depositata il 18 settembre 2020, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno enunciato diversi principi di diritto in ordine ad una questione di massima di particolare importanza, afferente alla disciplina antiusura e relativa applicazione agli interessi moratori.

Gli Ermellini, in particolare, si sono pronunciati in favore dell’applicabilità della disciplina antiusura a tale ultima tipologia di interessi, sull’assunto che con essa si intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, nonché la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso.

A seguire, hanno poi precisato come la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m.non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

Nel caso, poi, in cui i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M., così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

Superamento del tasso soglia, conseguenze

Di seguito ulteriori indicazioni, come:

  • l’affermazione dell’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, con vigenza, tuttavia, dell’art. 1224, comma 1, c.c., e conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti;
  • il riconoscimento della sussistenza, anche in corso di rapporto, dell’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo;
  • la concorrenza, nei contratti conclusi con un consumatore, della tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c..

Per finire, l’enunciazione del principio in tema di onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, secondo cui:

  • il debitore che intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
  • è, invece, onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
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