Settori produttivi strategici, tutele per la nazione
Pubblicato il 07 dicembre 2022
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E’ stato pubblicato sulla GU n. 284 del 5 dicembre 2022 il decreto legge n. 187/22 della stessa data, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Il decreto è entrato in vigore il 6 dicembre 2022.
Il provvedimento è stato approvato vista la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per prevenire o contenere il rischio che le imprese operanti in settori strategici per l'interesse nazionale non riescano, a causa della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad assicurare la continuità produttiva, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale.
Si è, così, voluto agire su due fronti: quello della protezione del settore degli idrocarburi e quello relativo all’esercizio della golden power.
Misure a tutela dell’interesse nazionale nel settore degli idrocarburi
All’articolo 1 del DL n. 187/2022 è sancito che, dato il carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, garantiscono, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.
Pertanto, fino al 30 giugno 2023, se si dovessero verificare rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che opera nel settore degli idrocarburi ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.
NOTA BENE: Nel caso di difficoltà, l’impresa interessata può in alternativa chiedere al MIMIT di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea per un periodo di 12 mesi al massimo, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori 12 mesi.
L’amministrazione temporanea è svolta con lo scopo di evitare il pericolo di possibili pregiudizi all’interesse nazionale nell’approvvigionamento energetico, nell’interesse dell’impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi.
Misure economiche connesse all'esercizio del golden power
A seguito dell’esercizio dei poteri speciali, il MIMIT, su istanza dell'impresa notificante, valuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa.
Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.
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