Marittimi, riesame domande per indennità Covid-19
Pubblicato il 27 giugno 2022
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Ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi da 315 a 319, è stata prevista la concessione del trattamento di sostegno al reddito in favore della categoria dei lavoratori marittimi.
Il beneficio è erogato ai soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi, a condizione che:
- abbiano sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
- abbiano subito una riduzione del reddito in conseguenza agli eventi riconducibili alla emergenza epidemiologica da Covid-19, pari almeno al 33% del primo semestre 2021 rispetto al reddito del primo semestre 2019.
La concessione del beneficio è prevista per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L’indennità - pari a 40 euro netti al giorno - può essere riconosciuta fino ad un massimo di novanta giornate.
L’Inps, con la circolare 19 novembre 2021, n. 173, forniva le istruzioni amministrative per la presentazione delle domande di indennità Covid-19.
La verifica delle domande è avvenuta tramite una procedura centralizzata che controllava – in modo automatico – i requisiti relativi alle incompatibilità e incumulabilità previste dalla norma.
Il soggetto interessato può visionare gli esiti della domanda e le relative motivazioni sul sito istituzionale dell’INPS, al servizio “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)”, alla voce “Esiti”.
Con il messaggio 27 giugno 2022, n. 2576, l’Istituto Previdenziale fornisce le indicazioni in merito alla presentazione di eventuali riesami per le domande che sono state respinte a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle istanze.
Gestione delle richieste di riesame delle domande respinte
Il riesame potrà essere proposto entro un termine (non perentorio) di venti giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in trattazione o dalla data di avvenuta conoscenza della reiezione.
Per il tramite di un’apposita funzionalità, il soggetto interessato, alla sezione “Indennità COVID-19 (Indennità per i lavoratori autonomi pesca)” potrà indicare i relativi motivi di reiezione e trasmettere la documentazione utile al riesame.
Per le domande respinte, il cittadino visualizzerà il seguente messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”.
L’istanza verrà considerata non procedibile (con conseguente richiesta di integrazione delle informazioni necessarie) qualora l’utente, in sede di riesame, non abbia motivato sufficientemente la categoria diversa di appartenenza o non abbia allegato nessun documento.
Il cittadino potrà, altresì, richiedere il riesame anche attraverso la casella di posta istituzionale denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita presso ogni Struttura territoriale INPS.
Indirizzi amministrativi sui riesami
Per quanto riguarda la verifica della qualifica di “pescatore autonomo”, l’Istituto, con precedente messaggio, ha precisato che questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura centralizzata.
Pertanto, l’utente, in sede di riesame, dovrà trasmettere all’Inps apposita documentazione finalizzata ad attestare la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.
Nei casi di mancata rilevazione del requisito, gli operatori delle Strutture Territoriali dovranno verificare il codice fiscale del lavoratore indicato sui flussi Uniemens.
Nei casi necessari, gli operatori dovranno richiedere all’utente, in sede di riesame, un’autodichiarazione in cui esporre in maniera chiara ed inequivocabile lo status di pescatore “autonomo” e la natura del reddito derivante dall’attività di pesca.
Il richiedente associato in cooperativa, dovrà trasmettere l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa che certifichi l’importo della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.
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