Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

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Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

Quattro giorni settimanali di lavoro a parità di salario per il lavoratore e incentivi contributivi al datore di lavoro. Viaggia intorno a questa doppia direttrice la proposta di introduzione della settimana corta.

A contenerla è l'atto AC. 2067 Fratoianni, adottato come testo base tra i diversi testi depositati dalle opposizioni.

La proposta di legge, presentata il 1° ottobre 2024 alla Camera dei deputati e recante disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro, è stata assegnata alla Commissione Lavoro, che ha avviato l’esame in sede referente il 7 ottobre 2024

La Camera è convocata il 28 ottobre 2024 per la discussione generale.

Il testo base consta di 7 articoli: cosa prevedono?

Perché introdurre la settimana corta

In Europa l'idea di una settimana lavorativa di 4 giorni è nata prima dell'epidemia di COVID-19, ma si è diffusa solo successivamente.

In Italia, sempre più contratti aziendali di grandi gruppi la prevedono e, secondo un sondaggio AIDP (Associazione italiana per la direzione del personale), il 53% dei direttori del personale risulterebbe favorevole all'introduzione della settimana corta.

Con la settimana lavorativa corta, il legislatore mira ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e a favorire la rimozione degli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ma non solo. Unitamente allo sviluppo tecnologico, la settimana lavorativa corta aiuterà l'aumento dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese nonché la possibilità di aggiornamento professionale dei lavoratori.

Particolarmente attenzionate dal legislatore sono le piccole imprese, impossibilitate a abbracciare tale cambiamento.

Riduzione dell'orario normale di lavoro 

La proposta di legge incoraggia la sottoscrizione di contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzati alla definizione di modelli organizzativi basati su una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, attuabile anche in turni di lavoro distribuiti su 4 giorni settimanali, accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale.

In tutti i casi, sarà vietato compensare la riduzione dell'orario di lavoro settimanale o giornaliero ampliando l'orario straordinario.

Esonero contributivo per i datori di lavoro

A sostegno delle imprese e dei maggiori costi sostenuti dalle stesse, la proposta di legge sulla settimana corta lavorativa prevede il riconoscimento, ai datori di lavoro privati non agrcoli e domestici, di un esonero dal versamento in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.

L’esonero è concesso, secondo modalità definite con decreto, per i rapporti di lavoro dipendente ai quali si applicano i contratti collettivi che prevedono la riduzione oraria a parità di salario, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione.

L’esonero contributivo è riconosciutonella misura del:

  • 50% ai datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese (raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, del 6 maggio 2003)
  • 60% se ad essere interessati dalla riduzione oraria sono gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67) ovvero coloro che svolgono lavorazioni gravose (allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e allegato A al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018).

Le misure di sostegno illustrate sono applicate, sperimentalmente, per un periodo di 3 anni (36 mesi) dall’entrata in vigore della legge.

Trascorso il triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e alla luce delle risultanze delle analisi e delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro normale viene rideterminata, in via strutturale, in misura minore.

Nei settori in cui i contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni dell'orario di lavoro che abbiano interessato almeno il 20% dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10%.

Referendum in assenza di contrattazione collettiva

In mancanza dei contratti collettivi nazionali, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20% dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

Di tale proposta di contratto viene informato tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva che potrà approvarla, mediante referendum, entro 90 giorni dalla comunicazione aziendale.

Centralità del Fondo Nuove Competenze

La sottoscrizione dei contratti è finanziata dal Fondo Nuove Competenze che assumerà la nuova denominazione di “Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa”

La dotazione del Fondo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro

Viene istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro con il compito di monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni dell'orario di lavoro, valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale adottati e monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese.

Delle risultanze delle propria attività di analisi l'Osservatorio dovrà dare conto redigendo una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno anno.

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