Settima salvaguardia: domande entro l’1 marzo

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Settima salvaguardia: domande entro l’1 marzo

A seguito della pubblicazione in GU della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015, ha fornito ai propri Uffici periferici le istruzioni operative relative alla settima procedura di salvaguardia, volta a favore di 26.300 soggetti, penalizzati dall'innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione operato dalla riforma pensionistica di cui al D.L. n. 201/2011.

La Circolare è corredata dal modello di istanza, che dovrà essere presentata dai lavoratori rientranti in alcune categorie interessate alle Direzioni Territoriali competenti entro l’1 marzo 2016.

Lavoratori interessati

Sono interessati i lavoratori:

  • cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (art. 1, comma 265, lettera c), Legge di Stabilità 2016);
  • in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (art. 1, comma 265, lettera d), Legge n. 208/2015);
  • con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali (art. 1, comma 265, lettera e), Legge n. 208/2015).

Istanza

Chiarisce la circolare ministeriale n. 36/2015 che, per le categorie di cui alla lettera c) del citato comma 265:

  • l'istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., va presentata presso la DTL innanzi alla quale gli accordi sono stati sottoscritti;
  • l'istanza, negli altri casi, deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore.

Per la categoria di soggetti di cui alla lettera d), l'istanza va presentata presso la DTL competente in base alla residenza dell'istante mentre, per la categoria di soggetti di cui alla lettera e), l’istanza va presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

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