Servizi online. Determinazione del contributo dovuto all’AGCM

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Servizi online. Determinazione del contributo dovuto all’AGCM

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha fissato misura e modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online, per l’anno 2022.

Ai sensi del comma 517, della legge di bilancio 2021, la copertura dei costi amministrativi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'AGCM è sostenuta da un contributo dovuto dai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online (art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), L. n. 249/1997) pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dal bilancio di esercizio dell'anno precedente; per coloro non obbligati alla redazione del bilancio, valgono le omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della  produzione. 

Annualmente l’AGC può comunicare variazioni alla misura di detto contributo.

Con Delibera del 18 novembre 2021 (pubblicata nella G.U. n. 39 del 16 febbraio 2022), l’Autorità ha determinato misura e modalità di versamento del contributo per l'anno 2022.

Soggetti obbligati al contributo AGCM

Come anticipato, tenuti al versamento sono i fornitori di servizi di intermediazione online e i fornitori di motori di ricerca online. In presenza di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 c.c., anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società esercente le attività in parola è tenuta a versare un autonomo contributo come disciplinato dalla presente delibera.

A quanto ammonta il contributo per servizio di motori di ricerca online

Per l’anno 2022 il contributo è fissato applicando l'aliquota contributiva dell'1,5 per mille ai ricavi realizzati a seguito della vendita di servizi di intermediazione online e della fornitura di motori di ricerca online, risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture approvate prima dell'adozione della presente delibera.

Soggetti esclusi – Non sono tenuti al contributo:

  • i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000;
  • le imprese che al 1° marzo 2022 versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali.

Modalità di versamento

Il versamento deve avvenire entro il 1° marzo 2022 sul conto corrente bancario intestato all’AGCM.

Per il parziale o mancato pagamento, l’AGM ha facoltà di adottare le misure più idonee per il recupero del dovuto, anche ricorrendo alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, con applicazione degli interessi legali.

Dichiarazione telematica

Spetta ai soggetti obbligati al versamento, sempre entro il 1° marzo 2022, dichiarare all’AGCM i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo. A tal fine sono tenuti ad utilizzare il modello telematico “Contributo PtoB - Anno 2022”.

L’invio della dichiarazione deve avvenire solamente in modalità telematica attraverso il portale ‘impresainungiorno.gov.it’.

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