Servitù di passaggio su proprietà indivisa

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Servitù di passaggio su proprietà indivisa

Azioni confessoria e negatoria servitutis senza litisconsorzio

L’actio confessoria servitutis, l'azione, ossia, che spetta al titolare di una servitù a tutela del proprio diritto nei confronti di chi lo contesta, non comporta il litisconsorzio necessario nelle ipotesi in cui il fondo dominante o servente, od entrambi, appartengano pro indiviso a più proprietari. Il principio si estende anche all’opposta posizione di chi attivi un’azione negatoria servitutis al fine di impedire l’esercizio altrui in presenza di un fondo dominante o servente indiviso.

Questo, quando l’azione medesima sia volta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie.

E difatti, anche se la servitù, al pari di qualsivoglia altro diritto, sorge per effetto di un titolo derivativo od originario il quale, per ciò stesso, la costituisce, non per questo la sentenza che ne accerta l'esistenza è essa stessa costitutiva, come invece avviene nelle ipotesi di servitù coattive disposte non per contratto bensì con sentenza.

Modifica bene comune 

Diversamente, il litisconsorzio diventa necessario, qualora le azioni sopra citate (actio confessoria e negatoria servitutis) non si risolvano in un mero accertamento, ma siano dirette anche ad una modificazione della cosa comune, mediante la demolizione di manufatti o di costruzioni comuni, che non può essere disposta od attuata pro quota, in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale. 

E’ quanto si desume dal testo dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 6622 del 6 aprile 2016.

Costituzione volontaria 

Altra recente pronuncia dei giudici di legittimità ha avuto ad oggetto l’ipotesi dalla costituzione volontaria della servitù sempre su un fondo in comproprietà.

In questo caso – sentenza n. 2853 del 12 febbraio 2016 – è stato sottolineato che l’atto proveniente da uno solo dei comproprietari del fondo, pur non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una servitù passiva.

Ed infatti, ai sensi dell’articolo 1059 del Codice civile, la servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo indiviso non è costituita se non quando gli altri la hanno concessa, unitamente o separatamente.

Riconoscimento e confessione 

Inoltre – si legge nel testo della decisione - poiché i modi di costituzione delle servitù prediali sono tipici, il riconoscimento da parte di un proprietario della fondatezza dell’altrui pretesa circa la sussistenza della servitù mai costituita è da ritenere irrilevante se non si concretizzi in un negozio idoneo a far sorgere per volontà degli interessati la servitù medesima.

Parimenti, la confessione di uno dei soggetti che ha la comproprietà del fondo servente circa l’esistenza della servitù è inidonea alla costituzione della stessa in quanto non è ipotizzabile l’estensione a terzi di effetti inesistenti.

Destinazione del padre di famiglia

In quest'ultima sentenza viene esaminato anche il caso della costituzione della servitù prediale per destinazione del padre di famiglia.

Si rammenta, in proposito, che la figura iuris della destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell’articolo 1062, primo comma Codice civile, ricorre quando “consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”.

In questo caso si tratta di fondi originariamente appartenenti al medesimo proprietario, successivamente divisi e venduti.

Nella decisione da ultimo richiamata, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la costituzione del diritto di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia non si verifica qualora la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e comproprietario dell'altro: mancherebbe, in tale ipotesi, il requisito dell'appartenenza al medesimo proprietario.

Disposizione impeditiva 

Sempre rispetto alla figura iuris appena richiamata, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 24853 del 9 dicembre 2015, ha puntualizzato che l’eventuale disposizione dell'originario proprietario del fondo, successivamente diviso, idonea ad impedire la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, non deve necessariamente intervenire contestualmente alla divisione del fondo stesso.

La stessa, ossia, può benissimo essere effettuata in un momento anteriore e anche in maniera implicita, purché sia resa nota o conoscibile all'acquirente.

Questo ai sensi del secondo comma dell’articolo 1062 del Codice civile secondo cui la servitù si intende stabilita attivamente o passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati nel momento in cui cessano di appartenere al medesimo proprietario, salvo il caso in cui quest’ultimo abbia diversamente stabilito.

Servitù e frazionamento fondo dominante 

Per finire, si richiama la sentenza di Cassazione n. 17075 depositata il 24 agosto 2015 pronunciata con riferimento al caso del frazionamento di un fondo dominante.

In particolare, è stata confermata la decisione di merito nella quale era stato evidenziato come, per il principio di indivisibilità della servitù di cui all’articolo 1071 del Codice civile e in assenza di espresse clausole escludenti o limitanti il diritto reale in questione, lo stesso diritto continui a gravare sul fondo servente, nella medesima consistenza del precedente, a favore di ciascuna delle parti già componenti l’originario unico fondo dominante.

Inoltre, anche tenendo conto del principio di ambulatorietà della servitù, è stato sottolineato come con il trasferimento del fondo dominante si trasferiscono anche le servitù attive ad esso inerenti; e ciò anche se nulla sia stato espressamente stabilito nel relativo atto.

 

Quadro Normativo

Corte di cassazione - ordinanza n. 6622 del 6 aprile 2016

Corte di cassazione - sentenza n. 2853 del 12 febbraio 2016

Corte di cassazione - sentenza n. 24853 del 9 dicembre 2015

Corte di cassazione – sentenza n. 17075 del 24 agosto 2015

Articolo 1062 Codice civile

Articolo 1059 del Codice civile

Articolo 1071 del Codice civile

 

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