Servitù di parcheggio. Ok se l’atto è conforme allo schema legislativo
Pubblicato il 04 agosto 2015
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Lo Studio Civilistico n. 1094-2014/C approvato dal Consiglio nazionale del Notariato nella seduta del 6-8 maggio 2015 ha ad oggetto la tematica “La servitù di parcheggio. Validità ed invalidità dell’atto di costituzione”.
L’approfondimento prende le mosse dalla recente pronuncia di Cassazione n. 23708/2014 con cui è stata affermata la nullità della volontà negoziale di costituzione di una servitù di parcheggio per impossibilità dell'oggetto; ciò sulla base della considerazione che con riferimento al diritto de quo “difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità”.
Nello studio, viene, in particolare, sottolineato come la citata declaratoria di nullità riguardi “le clausole portate alla sua attenzione, non già la servitù di parcheggio in sé”.
Secondo i notai, ossia, non vi è dubbio che anche il parcheggio possa essere il contenuto di una servitù volontaria, “diritto reale e quindi tipico ma a contenuto “atipico” o più esattamente “libero”, secondo una configurazione storicamente consolidata”.
In ogni caso, come evidenziato da dottrina e giurisprudenza, la servitù deve possedere “determinati caratteri”, quali l’altruità della cosa; la realità; l’assolutezza; l’inerenza al fondo servente (passiva), e al fondo dominante (attiva); la duplicità dell’inerenza ovvero dell’oggetto; la specificità del godimento; l’inscindibile accessorietà alle proprietà cui inerisce.
Con particolare riferimento, poi, alla servitù di parcheggio, risulta requisito imprescindibile anche la determinazione del luogo di esercizio della servitù.
Nello studio viene quindi evidenziato come, attraverso la casistica tratta dalla giurisprudenza in materia, debba giungersi alla conclusione “che il problema non sia rappresentato dalla servitù di parcheggio in sé, ma dalle clausole dichiarate nulle o dalla mancanza dei necessari connotati di realità (tra cui senz’altro il nesso inscindibile con l’utilizzazione del fondo dominante)”.
Ed infatti, sono diverse le pronunce che riconoscono l’esistenza della servitù di parcheggio nel caso in cui l’atto notarile si sia rivelato conforme allo schema legislativo.
Nel testo dello studio, infine, trova spazio una disamina sui vari atti costitutivi, modificativi o estintivi di servitù dal punto di vista della legittimazione a compierli, nonché, in particolare, l’esemplificazione di un atto costitutivo di servitù di parcheggio.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 33 - Servitù di parcheggio con contratti a regola d’arte – Busani
- ItaliaOggi, p. 24 – Parcheggi, servitù viva – Ciccia Messina
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