Sequestro probatorio della cassetta di sicurezza con enunciazione del reato contestato

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Con la sentenza n. 33229 del 28 luglio 2014, la Cassazione ha annullato, con rinvio, un'ordinanza cautelare con la quale era stato disposto il sequestro probatorio del denaro custodito in una cassetta di sicurezza di un pensionato, ex dipendente pubblico, nell'ambito di un'indagine relativa ai reati di corruzione e turbativa d'asta.

Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il provvedimento adottato fosse privo del contenuto motivazionale minimo esigibile.

Provvedimento cautelare, vanno specificate le ragioni di strumentalità

Nel testo del provvedimento cautelare – spiega la Corte - non è sufficiente l'enunciazione di una regola astratta, ma occorre almeno la specificazione che nel caso in esame ricorrano le condizioni di fatto utili all'applicazione della fattispecie.

E', infatti, indispensabile la chiara indicazione del reato e delle ragioni di strumentalità o pertinenza della cosa sequestrata.

Per contro, nella specie, non era stato affrontato, neppure per implicito, il tema dell'utilità probatoria della conservazione del vincolo, né era stato enunciato il reato in questione e la specifica funzione assunta dalla cosa nell'economia del fatto illecito.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 36 - Cassette, sequestro ridotto – Galimberti

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