Sequestro preventivo anche in ipotesi di concordato

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 34110 dell'1 agosto 2014, ha affermato la piena legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente avente ad oggetto i beni mobili e immobili nella disponibilità dell'unico socio di una società che era stata ammessa al concordato preventivo.

In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il concordato preventivo sia suscettibile di risoluzione per inadempimento, non potendosi escludere, peraltro, “la possibilità di un successivo accertamento della dissimulazione di parte dell'attivo, di omessa dolosa denuncia di uno o più crediti o di esposizione di passività inesistenti”, tali da condurre alla revoca del concordato stesso travolgendo qualsiasi ipotesi di accordo iniziale con i creditori.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 14 - Confisca anche nel concordato – Galimberti

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