Sequestro per equivalente solo sui profitti a partire dall'entrata in vigore dello strumento

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 30388 del 1° agosto 2011, si è occupata di una vicenda relativa al sequestro per equivalente disposto dal Gip nei confronti dei beni di una nota casa farmaceutica accusata di truffa ai dannii dello Stato per condotte poste in essere a partire dal 1983. L'ordinanza del Gip, poi confermata dal Tribunale, aveva preso in considerazione la totalità dei profitti conseguiti dall'azienda a decorrere dal 1983.  

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, il sequestro per equivalente in funzione della successiva confisca poteva avere ad oggetto solo beni di valore corrispondente (e non superiore) al profitto percepito a decorrere dal 26 ottobre 2000, data di entrata in vigore della disposizione normativa introduttiva di tale strumento. Per la Cassazione, cioè, andava escluso che il sequestro (e la confisca) per equivalente potesse essere applicato con riferimento a somme percepite anteriormente all'entrata in vigore delle norme che ne consentono l'applicazione.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Megasequestro soltanto col reato prolungato - Ferrara

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