Sequestro abuso se c’è compromissione ambientale
Pubblicato il 07 dicembre 2016
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Va annullata l’ordinanza di conferma di un sequestro preventivo - disposto per violazione delle norme penali edilizie e paesaggistiche - che non contenga una motivazione specifica sulla valutazione circa il permanere della lesività della struttura abusiva realizzata, quanto meno sotto il profilo del pericolo concreto per il paesaggio e/o ecosistema.
Il giudizio sull’esistenza di un periculum in mora non può, difatti, essere ancorato, in via semplicistica, al mancato completamento dell’intervento edilizio o di trasformazione del territorio e, dunque, all’incidenza dell’opera nel paesaggio, inteso come forma visibile del territorio.
Ciò che va considerata, per contro, è la “compromissione ambientale” in relazione alle matrici ambientali interessate ed alle specifiche aree tutelate.
Pericolo non motivato Ordinanza annullata
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 50336/2016 nell'ambito di una vicenda in cui era stato confermato il sequestro nei confronti di un soggetto, indagato per aver realizzato interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico ed in area dichiarata di notevole interesse pubblico.
Nel dettaglio, i giudici di merito avevano ritenuto sussistente il fumus del reato urbanistico, con riferimento all’ampliamento senza permesso di costruire di 26 mq dell’appartamento, e di quello paesaggistico, in considerazione della mancata autorizzazione paesaggistica.
Rilevata, con riferimento a quest’ultima fattispecie, anche la sussistenza del periculum in mora tale da giustificare il sequestro allo scopo di inibirne l’uso.
Compromissione ambientale
La citata compromissione ambientale – è stato precisato nella decisione di legittimità - potrebbe essere ritenuta sussistente non solo nel caso di opera già realizzata, ma pure nell’ipotesi di interventi edilizi di minore consistenza i quali, se non superano le soglie volumetriche indicate, non risultano configurare il più grave reato di cui all’articolo 181, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 42/2004.
Per la Corte, le nozioni di “stretta pertinenza edilizia ed urbanistica” “non possono connotare, per ciò solo, anche il giudizio sui requisiti del periculum in mora, afferente la compromissione ambientale e paesaggistica”.
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