Sequestro del veicolo: è sufficiente che l'automobilista ubriaco sia al posto di guida

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 17238 del 4 maggio 2011, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto il sequestro preventivo dell'autovettura di sua proprietà all'interno della quale era stato sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Il ricorrente lamentava che non fosse riscontrabile nei suoi confronti la fattispecie contravvenzionale ipotizzata di cui all'articolo 186, comma 2 del Codice della strada in quanto lo stesso non era stato colto mentre guidava ma solo quando era seduto al posto di guida; non vi era alcuna prova, tra l'altro, prova che egli avesse messo in movimento l'automobile.

Per la Cassazione, tuttavia, era corretto l'assunto dei giudici di merito secondo cui si doveva desumere, nella specie, che l'uomo fosse nell'atto di muovere il veicolo in considerazione del fatto che il motore era già avviato ed i fari erano accesi.

In ogni caso – continuano i giudici di legittimità - il concetto di circolazione di un veicolo “non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Ebbri? Anche fermi - Alberici

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