Senza modello Cvs, nessuna agevolazione Visco Sud

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L’agenzia delle Entrate, con circolare n. 55/E del 23 dicembre 2009, ha precisato che l’Erario continuerà a coltivare i contenziosi relativi alla decadenza dall’agevolazione detta “Visco Sud” per effetto dell’omesso o tradivo invio del modello Cvs, contenente i dati per la ricognizione degli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate (previsti dall'articolo 8 della legge 388/2000).

In tal modo, l’Agenzia cancella ogni speranza di coloro che, dal 28 febbraio 2003, hanno avviati diversi contenziosi in seguito all’omesso o tardivo adempimento dell’obbligazione introdotta dall’articolo 62 della legge Finanziaria 2003.

La questione sorge perché vi è stata una drastica trasformazione dell’originario sostegno recato in maniera automatica, in incentivo a domanda. È stato, cioè, introdotto l’obbligo di fare un censimento degli investimenti agevolati mediante la richiesta di invio del modello Cvs. Chi non ha adempiuto a questa richiesta ha cercato di opporsi invano agli accertamenti impugnando gli atti del recupero.

La norma che impone l’invio del Cvs a pena di decadenza dall’agevolazione è stata portata anche di fronte alla Corte Costituzionale. La Consulta, nel 2006, ha dichiarato però manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

La giurisprudenza ha, poi, continuato a dibattere su tale punto. Fino all’ultima sentenza – la n. 3578 del 13 febbraio 2009 della Corte di Cassazione – con cui si è stabilito che “una volta scaduto il termine per la presentazione del modello… non poteva non scattare la decadenza del contribuente dal beneficio del credito d’imposta, altrimenti nessun senso avrebbe potuto avere la previsione della decadenza, se esso avesse potuto essere eluso”.

Alla luce della recente giurisprudenza di legittimità e in conseguenza dei numerosi ricorsi presentati alle Commissioni tributarie per il recupero del credito decaduto per decorrenza dei termini, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta proprio per rilasciare chiarimenti alle sue sedi su come agire. A tal proposito, la circolare n. 55/E/2209 conclude esortando le strutture territoriali a coltivare il contenzioso avente ad oggetto la decadenza del credito d’imposta previsto dall’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 in conseguenza del ritardato o mancato invio del Cvs.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – Modello dimenticato, bonus precluso – Sacrestano
  • ItaliaOggi, p. 24 – Addio al bonus Sud per i ritardatari – Poggiani

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