Sentenza priva della firma del presidente del collegio, nullità sanabile

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Con sentenza n. 11021 del 20 maggio 2014, le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate con riferimento ad una decisione collegiale del Tribunale priva della sottoscrizione del presidente del collegio medesimo.

Sottoscrizione insufficiente e sottoscrizione mancante

Secondo i giudici di legittimità, in questo caso la sentenza emessa sarebbe affetta da nullità sanabile ai sensi dell'articolo 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante.

Ed infatti, l'assenza di una delle due firme, o del presidente del collegio o del relatore, determina un'insufficienza della sottoscrizione che non impedisce, comunque, che la sentenza sia direttamente ascrivibile al giudice che l'ha pronunciata; ben diverso è, invece, il caso di totale mancanza di sottoscrizione.

Vizio emendabile

La nullità, quindi, c'è perché la fattispecie processuale concreta non è conforme al tipo normativo: un elemento strutturale di essa, pur essendoci, è difettoso.

Ma, in ogni caso, si tratta di un vizio emendabile, in quanto la mancata proposizione del motivo di impugnazione dà luogo ad una fattispecie processuale alternativa, previsa dall'articolo 161, comma 1, C.p.c., equipollente a quella tipica ed idonea al raggiungimento dello scopo.
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