Sentenza disciplinare al legale. Notifica solo via Pec
Pubblicato il 24 luglio 2018
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La notifica della sentenza disciplinare all’avvocato non può più essere effettuata mediante deposito presso il Consiglio nazionale forense, in seguito all’introduzione del domicilio digitale (Pec).
Lo ha stabilito la sentenza 19526 del 23 luglio 2018 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, trattando il ricorso di un legale che denunciava la nullità della sentenza impugnata in quanto la notifica non era stata eseguita presso il suo domicilio o all’indirizzo Pec.
Rileva la Corte che, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, che corrisponde all’indirizzo Pec che ogni avvocato deve indicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Dl 179/2012), le comunicazioni e le notificazioni non possono essere più effettuate presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, tranne nel caso in cui l’indirizzo Pec non sia accessibile per causa imputabile al destinatario.
Tale principio va esteso al processo che si svolge davanti al Cnf, al quale si applicano le norme del processo civile.
Nella fattispecie prospettata, non essendo risultati problemi di accessibilità all’indirizzo Pec del legale, non era possibile effettuare la notifica presso gli uffici del Cnf.
E’ possibile fruire del termine lungo
Di conseguenza, non essendo avvenuta validamente la notifica, è applicabile il termine ”lungo” di 6 mesi, per impugnare la sentenza, invece di quello “breve” di 30 giorni, previsto per le decisioni del Consiglio nazionale forense.
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