Selezione di consulente legale in appalti pubblici, regole modificabili
Pubblicato il 10 gennaio 2018
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Il Tar di Milano, con ordinanza n. 1701 depositata il 20 dicembre 2017, ha respinto la domanda cautelare volta alla sospensione dell’efficacia di un provvedimento con cui, nell’ambito di un appalto pubblico, era stata interrotta la procedura volta alla selezione di un consulente legale.
In particolare, la stazione appaltante aveva comunicato che avrebbe proceduto alla parziale revisione della lettera-invito da inviarsi a tutti gli operatori che avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura in oggetto, recando, successivamente, una nuova lettera-invito alla medesima procedura di selezione.
I ricorrenti avevano dedotto la complessiva illegittimità di detta condotta, con cui anche stati parzialmente revocati gli atti della procedura in corso.
Era stata contestata, in particolare, la possibilità, per la stazione appaltante, di modificare, dopo l’apertura della documentazione amministrativa e l’avvenuta esclusione di due concorrenti, il regime delle cause di incompatibilità dei partecipanti che avessero, in qualità di legali, un potenziale conflitto di interesse con i propri soci.
Ma i giudici amministrativi hanno giudicato che non fosse ravvisabile, allo stato, il lamentato periculum in mora, in quanto i ricorrenti avevano proposto idonea domanda di partecipazione alla procedura, conservando intatte, anche a seguito del ritocco delle regole, “adeguate chances di aggiudicazione della gara”.
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