Segreto professionale non opponibile se il commercialista è indagato

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Segreto professionale non opponibile se il commercialista è indagato

E' possibile effettuare sequestri probatori nello studio di un professionista indagato, senza che questi possa opporre il segreto professionale.

Con sentenza n. 36775 del 3 ottobre 2024, la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha chiarito che il segreto professionale può essere invocato solo dal testimone e non dall’indagato, che ha invece la facoltà di opporre unicamente il segreto di Stato.

Niente segreto professionale per il professionista indagato

La Suprema corte ha respinto il ricorso di un commercialista che era stato accusato, insieme al suo cliente, di dichiarazione fraudolenta.

Il professionista non può avvalersi del segreto professionale per evitare l'ispezione o il sequestro di documenti nel suo studio, anche quando egli funge da difensore in un contenzioso tributario.

Inoltre, nel caso di richiesta di esibizione di documenti, ai sensi dell'articolo 256 del Codice di procedura penale, non è consentito riconoscere al professionista indagato o imputato la facoltà di opporre il segreto professionale, a causa del divieto di estensione analogica in una materia soggetta al rigoroso rispetto del principio di legalità.

Per la Cassazione, in altri termini, il segreto professionale assume un carattere oggettivo, finalizzato a proteggere le attività inerenti alla difesa e non l'interesse personale del professionista.

In questo contesto, non è nemmeno necessario informare il Consiglio dell'Ordine professionale, poiché il sequestro riguarda un reato attribuito direttamente al difensore, e le garanzie previste per chi difende terzi non si applicano al professionista stesso in qualità di indagato.

Le conclusioni degli Ermellini evidenziano una netta separazione tra il ruolo di difensore e quello di imputato: anche se il professionista agisce come difensore in un contenzioso, non può sottrarsi ai doveri di collaborazione derivanti dall’indagine penale in cui è coinvolto come indagato.

Va ossia respinto il tentativo dell'indagato di usare il segreto professionale come escamotage per eludere controlli: al centro va posta la tutela della trasparenza e della giustizia.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Questione dibattuta Soluzione della Corte di Cassazione
Un commercialista, insieme al suo cliente, è indagato per reati tributari. Il professionista tenta di opporre il segreto professionale per evitare il sequestro di documenti nel suo studio. Se il professionista indagato possa opporre il segreto professionale per evitare il sequestro probatorio di documenti relativi alla sua attività, in particolare quando svolge anche il ruolo di difensore. La Corte stabilisce che il segreto professionale non può essere invocato dall'indagato, ma solo dal testimone. In caso di opposizione del segreto, il pubblico ministero può comunque procedere al sequestro. Il segreto professionale tutela l'attività di difesa, non l'interesse personale del professionista.
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