Segnalazione Agcm 2014, proposte relative ai servizi professionali forensi e notarili
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 luglio 2014
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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Parlamento e al Governo, la segnalazione che, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, contiene proposte di riforma concorrenziale ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
In particolare, lo scritto dell'Antitrust, datato 4 luglio 2014, prevede puntuali proposte di riforme “volte a rafforzare la concorrenza e la produttività nei mercati di beni e servizi ed a superare le strozzature infrastrutturali ancora esistenti”.
Servizi professionali, ancora ostacoli alla concorrenza
Tra gli ambiti di intervento individuati dall'Autorità, si segnala quello relativo ai servizi professionali. Per l'Antitrust, infatti, la piena efficacia delle norme di liberalizzazione del relativo settore “risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi che, prestandosi a strumentali interpretazioni restrittive da parte dei singoli professionisti e/o degli Ordini professionali, possono vanificare, di fatto, la portata liberalizzatrice di tali interventi”.Nel dettaglio, la necessità di superare gli ostacoli normativi alle dinamiche concorrenziali viene evidenziata con particolare riferimento all'attività forense e alla disciplina dettata dalla Legge n. 247/2012, nonché alle disposizioni di cui alla disciplina della professione notarile.
Proposte per il settore forense
Con riferimento agli avvocati, le proposte formulate dall'Antitrust riguardano l'eliminazione della previsione per cui l'attività di consulenza legale e l'assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati; l'eliminazione delle limitazioni territoriali legate al domicilio del professionista e del divieto per l'avvocato di aderire a più di un'associazione; l'abrogazione delle disposizioni che limitano la partecipazione a società tra avvocati con previsione, per contro, di uno specifico rinvio alla disciplina di cui all'articolo 10 della legge n. 183/2011; la previsione di una disciplina uniforme sulla pubblicita con eliminazione del riferimento al divieto di pubblicità comparativa o suggestiva; l'abrogazione dei parametri e della norma che vieta la pattuizione dei compensi pro quota lite nonchè del ruolo degli ordini nella determinazione del compensi; l'abrogazione del regime vigente in materia di incompatibilità, prevedendo, al contempo, obblighi di astensione dallo svolgimento delle attività in conflitto.Proposte per l'ambito notarile
Per quel che concerne i notai, l'Agcm avanza la proposta di eliminazione della lettera c) dell'articolo 147, comma 1, della legge n. 89/1913, laddove prevede ingiustificate forme di controllo dell'Ordine sulla libertà dei notai di organizzare la propria attività e di determinare i propri onorari; la modifica dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 89/1913, con eliminazione del riferimento, ai fini della definizione del numero e della residenza dei notai per ciascun distretto, alla “quantità degli affari” ed alla garanzia di “un reddito annuo"; la modifica del riferimento ad “una popolazione di almeno 7.000 abitanti” con quello ad “una popolazione al massimo di 7.000 abitanti”.- ItaliaOggi, p. 29 – Società tra avvocati senza limiti – De Stefanis
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