Se prevale lo scopo di lucro si paga l’Ici sugli immobili religiosi

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La Commissione tributaria provinciale di Verbania, con la sentenza n. 40/2010, si è espressa in merito al versamento dell’Ici per gli immobili di ordini religiosi in cui vengono svolte attività sia di culto che commerciali.

Nello specifico, la seconda sezione della Ctp ha escluso l’esenzione Ici per gli immobili degli ordini religiosi nel caso coesistano attività di culto e commerciali. Il caso riguarda un fabbricato utilizzato da una comunità religiosa per l’attività liturgica, ma anche come casa per ferie e tale attività viene svolta in forma commerciale.

Si ricorda il principio secondo cui gli enti no profit sono esenti da Ici solo se svolgono attività di natura non commerciale, cioè non devono essere presenti gli elementi tipici dell’economia di mercato (fini di lucro e libera concorrenza) e devono prevalere solo le finalità di solidarietà sociale. Venendo meno il fine sociale e prevalendo invece un’attività “oggettivamente commerciale, come la gestione di una casa per ferie rivolta ad un pubblico indistinto e dietro pagamento di quote giornaliere non irrilevanti”, la Ctp di Verbania ha ritenuto opportuno condannare la comunità religiosa al pagamento dell’Ici sull’immobile in oggetto.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 20 – La cappella non basta per l’esenzione dall’Ici – Trovato

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