Se manca l'attestato di prestazione energetica, multa e non nullità del contratto

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E' prevista una multa per la mancanza dell'attestato di prestazione energetica (Ape) nei contratti di compravendita o di affitto e non la nullità (differita) del contratto. La precisazione arriva dal Ministro della giustizia Cancellieri in risposta ad un'interrogazione posta dopo l'approvazione della legge di Stabilità (n. 147/2013) che, al comma 139, ha previsto la nullità con decorrenza differita.

Il Ministro evidenzia come l'intervento della legge di Stabilità sia avvenuto su una norma (articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs n. 192/2005) sostituita dal decreto legge n. 145/2013 “Destinazione Italia”, il quale ha depennato la nullità dei contratti prevedendo, in caso di infrazione, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Che, nei contratti di compravendita è pari ad una multa da euro 3mila a euro 18mila; nelle locazioni di singole unità immobiliari varia da euro 1.000 a euro 4.000; si dimezza se il contratto è di 3 anni.

A tali conclusioni conviene anche il Ministero dello sviluppo economico, interpellato in quanto competente sulla materia, con il quale sarà valutato un intervento normativo che elimini l'erroneo richiamo.

APPROFONDIMENTO
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Ape, multe fino a 18 mila euro – De Stefanis

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