Se manca l'attestato di prestazione energetica, multa e non nullità del contratto
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 21 gennaio 2014
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E' prevista una multa per la mancanza dell'attestato di prestazione energetica (Ape) nei contratti di compravendita o di affitto e non la nullità (differita) del contratto. La precisazione arriva dal Ministro della giustizia Cancellieri in risposta ad un'interrogazione posta dopo l'approvazione della legge di Stabilità (n. 147/2013) che, al comma 139, ha previsto la nullità con decorrenza differita.
Il Ministro evidenzia come l'intervento della legge di Stabilità sia avvenuto su una norma (articolo 6, comma 3 bis, del D.Lgs n. 192/2005) sostituita dal decreto legge n. 145/2013 “Destinazione Italia”, il quale ha depennato la nullità dei contratti prevedendo, in caso di infrazione, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Che, nei contratti di compravendita è pari ad una multa da euro 3mila a euro 18mila; nelle locazioni di singole unità immobiliari varia da euro 1.000 a euro 4.000; si dimezza se il contratto è di 3 anni.
A tali conclusioni conviene anche il Ministero dello sviluppo economico, interpellato in quanto competente sulla materia, con il quale sarà valutato un intervento normativo che elimini l'erroneo richiamo.
APPROFONDIMENTO
- ItaliaOggi, p. 30 – Ape, multe fino a 18 mila euro – De Stefanis
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