Se lo spaccio è rudimentale sì all'attenuante anche se ci scappa il morto
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 marzo 2010
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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 10022 dell'11 marzo 2010 - in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, la morte dell'acquirente a seguito all'assunzione di droga, non costituisce, di per sé, per lo spacciatore, causa di esclusione dell'attenuante generica di cui all'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.
Nel caso in esame, la Corte di legittimità ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una coppia di coniugi a cui i giudici di merito non avevano applicato l'attenuante nonostante, dalle intercettazioni telefoniche era desumibile un'attività di spaccio rudimentale, domestica e solo con quattro clienti.
Nel caso in esame, la Corte di legittimità ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una coppia di coniugi a cui i giudici di merito non avevano applicato l'attenuante nonostante, dalle intercettazioni telefoniche era desumibile un'attività di spaccio rudimentale, domestica e solo con quattro clienti.
- ItaliaOggi, p. 20 – Pusher dilettante con sconto - Alberici
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 33 - Spaccio «attenuato» anche se muore il compratore
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