Se la stabile organizzazione non ha effettuato operazioni attive non ostacola il rimborso Iva

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La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 25 ottobre 2012 sulle cause riunite C-318/11 e C-319/11, è chiamata ad intervenire in merito al rimborso Iva ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, nello specifico di un soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca.

La sentenza chiarisce che un soggetto passivo Iva, stabilito in uno Stato membro e che svolga, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, e non operazioni imponibili, non dispone, in tale altro Stato membro, di una “stabile organizzazione” o di un “centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni”, come definite dall’articolo 1 dell’ottava direttiva e dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9).

Dunque, non osta al rimborso dell’Iva versata a monte - nel territorio dello stato membro in cui il soggetto estero ha acquistato beni e servizi - la stabile organizzazione inattiva.
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