Se la situazione è grave ed irreversibile niente revoca dello stato di adottabilità
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 maggio 2010
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E' stato respinto dai giudici di Cassazione – sentenza n. 11745 del 14 maggio 2010 – il ricorso presentato dai genitori di una minore avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Milano aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia.
I giudici di merito avevano disposto tale provvedimento a causa della grave patologia “delirante e persecutoria” di cui era affetta la madre e della prolungata assenza del padre proprio nella fase più acuta della malattia della moglie.
Nonostante i due ricorrenti avessero invocato il principio costituzionale del diritto dei genitori di educare, istruire, mantenere i propri figli (articolo 30 Costituzione), la Corte di legittimità ha spiegato che, nella vicenda in esame, l'adozione era fondata su una situazione grave e irreversibile, che non poteva venire meno neanche “in seguito a una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali, che non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono”.
I giudici di merito avevano disposto tale provvedimento a causa della grave patologia “delirante e persecutoria” di cui era affetta la madre e della prolungata assenza del padre proprio nella fase più acuta della malattia della moglie.
Nonostante i due ricorrenti avessero invocato il principio costituzionale del diritto dei genitori di educare, istruire, mantenere i propri figli (articolo 30 Costituzione), la Corte di legittimità ha spiegato che, nella vicenda in esame, l'adozione era fondata su una situazione grave e irreversibile, che non poteva venire meno neanche “in seguito a una mera espressione di volontà dei genitori, una “speranza” di recupero delle capacità genitoriali, che non è sicuramente idonea al superamento dell'abbandono”.
- ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – Non basta sperare di diventare bravi genitori
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