Se la pena per il reato con recidiva è stata espiata ok all'affidamento in prova

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Con sentenza n. 42462 del 2009, la Cassazione si è occupata di una vicenda in cui un uomo, condannato per una serie di reati, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Bologna che gli venisse concesso, per la seconda volta, il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

I giudici bolognesi gli avevano risposto negativamente in considerazione della recidiva reiterata che gli era stata applicata per uno solo dei reati contestati.

Di diverso avviso la Corte di legittimità secondo cui, nei casi come quello di specie in cui le pene sono cumulate, i giudici di sorveglianza debbono, in primo luogo, verificare se la pena per il reato in concreto ostativo alla concessione del beneficio sia stata espiata. Nel caso in esame, la condanna per il reato a cui era stata applicata la recidiva e che, quindi, ostacolava in concreto il beneficio penitenziario, era già stata posta in esecuzione; conseguentemente, era da considerare applicabile la concessione dell'affidamento in prova.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 – Affidamento in prova ai recidivi – N. T.

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