Se il trasferimento non viene puntualmente giustificato ok al risarcimento dei danni

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Con sentenza n. 25799 del 2 dicembre 2011, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha rigettato il ricorso presentato da una società editrice avverso la decisione con cui i giudici di merito l'avevano condannata al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale subito da un giornalista a seguito di un trasferimento ritenuto “ingiusto” in considerazione della mancanza della prova dell'incompatibilità ambientale.

Secondo la Suprema corte, i giudici di prime cure avevano correttamente rilevato come i provvedimenti datoriali non si presentassero supportati da alcuna valida ragione giustificativa, “per non avere la società provato che le circostanze dedotte come significative di una incompatibilità ambientale addebitabile al C. fossero idonee ad incidere sull’ambiente di lavoro ed ad arrecare in quanto tali pregiudizio alla produttività ed alle esigenze organizzative dell’impresa”.
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