Se il giudizio di rinvio non viene coltivato viene meno l'originaria ingiunzione

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Qualora i giudici di legittimità cassino, con rinvio, una sentenza di accoglimento di un'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di rinvio deve essere riattivato a cura delle parti. Così, nel caso in cui nessuna delle parti riavvii il giudizio nei termini previsti per la riassunzione, si viene a determinare l'estinzione dell'intero procedimento nonché dell'originario decreto ingiuntivo.

E' quanto statuito dai giudici di legittimità intervenuti, con la sentenza n. 4071 del 22 febbraio, in una vicenda in cui la Suprema Corte aveva già cassato una sentenza con cui era stata accolta l'opposizione di un cliente al decreto ingiuntivo notificatogli dall'avvocato per il recupero di alcune parcelle insolute. Tuttavia, il legale non aveva coltivato il successivo giudizio di rinvio e, per questo, si è visto negare la possibilità di riavviare lo stesso decreto ingiuntivo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Parcelle insolute Strada in salita - Ciccia

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