Se il giudice non si pronuncia sulle spese dell'avvocato ok alla procedura per la correzione materiale della decisione

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La Corte di cassazione a Sezioni unite, con sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010, si è pronunciata su di una vicenda che aveva visto un avvocato ricorrere, in proprio, contro il decreto con cui la Corte d'appello di Roma, col condannare la Presidenza del Consiglio al pagamento dell'indennizzo per ingiusta durata del processo in favore del cliente, aveva omesso di pronunciarsi sulla distrazione a favore del ricorrente di una quota delle somme assegnate per consentire, così, il saldo dell'onorario ed il rimborso delle spese anticipate dal legale.

I giudici di Cassazione hanno spiegato che nei casi come quello di specie non occorre che l'avvocato impugni la decisione secondo le vie ordinarie potendo, più speditamente, attivare la procedura per la correzione degli errori materiali della decisione.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 34 - Per gli avvocati riscossione più spedita

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