Se il contribuente contesta la proprietà le risultanze catastali non bastano

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La Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 57/01/14 depositata il 14 gennaio 2014, ha confermato la decisione con cui di giudici di primo grado avevano parzialmente accolto l'impugnazione che un contribuente aveva mosso nei confronti di due accertamenti Ici relativi a due immobili.

In particolare, di uno dei due beni il contribuente aveva contestato in radice la pretesa tributaria asserendo di non averne mai avuto la proprietà. L'amministrazione comunale, per contro, aveva affermato la titolarità del bene in capo al medesimo basandosi sulle risultanze catastali.

Sul punto, la Ctr ha, tuttavia, spiegato che le registrazioni catastali non hanno valore di piena prova della proprietà bensì esclusivamente valore di indizi; le stesse – continuano i giudici romani – costituiscono un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi per stabilire la proprietà o il possesso di un bene immobile mentre l'unico strumento di pubblicità predisposto nel nostro ordinamento per i beni mobili e i relativi atti di disposizione è rappresentato dalla trascrizione immobiliare presso l'ufficio della conservatoria.

Nella specie, quindi, a fronte della contestazione della proprietà avanzata dal contribuente, il Comune avrebbe dovuto fornire adeguata prova dell'esistenza del presupposto d'imposta, ossia della proprietà o di altro diritto reale, da evincersi dalla lettura dei registri immobiliari.
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