Se il contribuente ci ripensa può omettere il pagamento dell'Irap e impugnare la cartella

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Una delle ultime pronunce della Corte di cassazione in materia di Irap enuncia che pur avendo provveduto a compilare la dichiarazione di redditi relativa all'imposta il contribuente, che nel frattempo ha maturato il convincimento di non essere tenuto al tributo ed omette il pagamento, è legittimato ad impugnare la cartella di pagamento dell'Irap invece che assolvere il tributo e poi chiedere il rimborso.

La sentenza n. 26512 del 12 dicembre 2011 ha riaffermato che è emendabile l'errore contenuto nella dichiarazione dei redditi essendo questa una esternazione di scienza e di giudizio, modificabile dopo aver acquisito nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati dichiarati.

I magistrati della Suprema Corte hanno quindi accolto le rimostranze del contribuente osservando che “l’emenda è possibile pure in sede di impugnazione di una cartella di pagamento” non rilevando il fatto che l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 disponga che la cartella è impugnabile solo per vizi propri; infatti nella fattispecie “non viene in rilievo un vizio della cartella, ma l’errore del contribuente, e l’esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell’azione amministrativa”.
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